Quale tutela per il minore vittima di cyberbullismo

DEFINIAMO IL CYBERBULLISMO
Prima di individuare le tutele, previste dal nostro ordinamento giuridico, per la vittima di
cyberbullismo è fondamentale comprendere quali comportamenti possono rientrare in tale
fenomeno.
Prima del 2017, anno di entrata in vigore della legge "Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" per definire il cyberbullismo si
ricorreva alla letteratura specialistica internazionale.
La prima definizione risale a Smith e si focalizzava su tre criteri: a) intenzionalità; b) ripetizione
nel tempo; c) squilibrio di potere attuato mediante forme di contatto elettronico, ripetute nel tempo
contro una vittima che non può facilmente difendersi.
Successivamente vengono individuati ulteriori elementi di novità legati alla specificità del
fenomeno: a) il concetto di anonimato: l'identità dell'aggressore può essere sconosciuta; b)
l'ampiezza del contesto: le aggressioni possono avvenire anche quando lo studente è a casa; c) la
divulgazione degli atti di aggressione: può essere coinvolto un pubblico esterno che riceve e
condivide video e messaggi attraverso i social network.
Attualmente il cyberbullismo è definito dalla Legge n. 71/2017 come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità,
alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di
minorenni, nonché la diffusione di contenuti online il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco
dannoso, o la loro messa in ridicolo".
(continua...)